La normativa vigente prevede differenti sistemi di accesso che dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza.
Accesso ai documenti amministrativi
Può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Non è consentito un accesso al solo fine di svolgere un controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione. L’accesso documentale ex. l. 241/90 è collegato alla tutela di specifici interessi del ricorrente, posti in una posizione differenziata rispetto a quelli degli altri cittadini, e consente di accedere con maggiore profondità ai dati detenuti dalla P.A.
Accesso civico semplice
L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, può essere esercitato al solo fine di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione.
Accesso civico generalizzato (FOIA)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
- Costi di riproduzione accesso agli atti (Decr. Direttoriale MIUR n° 662 del 17/04/2019)